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COVID-19: Proroghe e validità certificati di formazione dei conducenti e dei certificati di formazione dei DGSA

Data pubblicazione 02/04/2020

Certificati dei consulenti per la sicurezza DGSA
In deroga alle disposizioni del paragrafo 1.8.3.16.1 dell’ADR, tale accordo estende al 30 novembre 2020 la validità di tutti i certificati di formazione dei consulenti per la sicurezza dei trasporti di merce pericolosa (DGSA) che scadono tra il 1° marzo ed il 1° novembre 2020: questi documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale, se i titolari hanno superato l'esame di cui al paragrafo 1.8.3.16.2 dell’ADR prima del 1 ° dicembre 2020.

L’accordo M324 sarà in vigore fino al 1° dicembre 2020 per il trasporto nei territori delle parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo. Se revocato prima da uno dei firmatari, rimane valido fino alla suddetta data solo sui territori delle parti contraenti firmatarie del presente accordo che non lo hanno revocato.

Scarica l'accordo

Nei giorni scorsi, anche l’Italia ha firmato l’accordo multilaterale M324, proposto dal Lussemburgo, in conformità con il capitolo 1.5.1 ADR concernente i certificati di formazione dei conducenti (CFP) secondo il capitolo 8.2.2.8.2 dell’ADR e i certificati dei DGSA (Consulenti per la Sicurezza) secondo il capitolo 1.8.3.7 ADR.Gli altri paesi firmatari sono: Lussemburgo, Germania, Austria, Norvegia, Francia, Irlanda, San Marino, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Svizzera, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Slovacchia, Grecia, Belgio, Lituania, Ungheria, Romania, Bulgaria, Svezia e Polonia.

Certificati di formazione dei conducenti CFP
In deroga alle disposizioni del paragrafo 8.2.2.8.2 dell’ADR, tale accordo estende al 30 novembre 2020 la validità di tutti i certificati di formazione dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merce pericolosa (CFP) che scadono tra il 1° marzo ed il 1° novembre 2020: questi documenti sono rinnovati per cinque anni, a decorrere dalla data di scadenza originale, a condizione che i titolari dimostrino di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi del paragrafo 8.2.2.5. dell’ADR ed aver superato l’esame di cui al paragrafo 8.2.2.8 dell’ADR prima del 1° dicembre 2020.