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Come avviene la gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali

Scritto da Serpac | 20-dic-2017 13.14.00

La questione della gestione e dello smaltimento dei rifiuti speciali è fondamentale ai fini di ridurre l’inquinamento ambientale e l’impatto delle attività antropiche sul pianeta. Per questo, è importante regolamentare la materia a livello legislativo: si tratta di un tema di interesse pubblico ed è necessario che vi sia una normativa nazionale in merito.

Prima di capire come gestire e smaltire correttamente i rifiuti, e in particolare quelli speciali, occorre conoscere cosa dice la legge in proposito. Secondo il decreto legislativo 152 del 2006, si definisce rifiuto “Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”. È importante sottolineare che il detentore non è necessariamente chi produce il rifiuto, ma chi ce l’ha in carico. Ed è proprio quest’ultimo soggetto che è incaricato di gestirlo, riciclandolo oppure smaltendolo.


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Per quanto riguarda la suddivisione dei rifiuti, questi si dividono in due principali categorie:

  • I rifiuti urbani, prodotti a livello civile, ovvero dai privati cittadini
  • I rifiuti speciali, prodotti dalle attività commerciali e industriali e dalla ricerca medica e veterinaria

In questa sede ci occuperemo in particolare della seconda categoria, ossia dei rifiuti prodotti dalle aziende.

La gestione dei rifiuti: il registro di carico e scarico

Nell’articolo n.190 del decreto legge 152/2006 si prescrive che i produttori di rifiuti hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico dove annotare tutte le informazioni sui rifiuti, tanto a livello quantitativo (ossia il volume di rifiuti prodotti) quanto a livello qualitativo (riguardante cioè la tipologia di rifiuti prodotti). Tali informazioni devono essere annotate sul registro entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dal suo scarico e comunicate al Catasto.

Le imprese che superano le 10 tonnellate l’anno di rifiuti non pericolosi (cioè che non richiedono uno smaltimento all’interno di impianti specifici) e le 2 tonnellate l’anno di produzione di rifiuti pericolosi (ossia quelli che hanno un potenziale impatto negativo sull’ambiente e pertanto devono essere trattati specificamente) possono anche delegare la compilazione del registro di carico e scarico da società di servizi che annotano i dati mensilmente. La cosa importante è che i registri vengano resi disponibili in qualsiasi momento dall’autorità di controllo, dietro apposita richiesta.

Trasporto e stoccaggio

All’interno del decreto legislativo 152/2006 e in particolare nell’articolo n.183, si tratta dello stoccaggio dei rifiuti ed in particolare del deposito temporaneo dei rifiuti. Nel caso dei rifiuti pericolosi, l’attenzione deve essere massima perché il deposito temporaneo deve avvenire nel rispetto della normativa vigente che dispone in merito a stoccaggio, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose in essi contenute.

Per quanto riguarda la gestione e lo smaltimento dei rifiuti speciali, quindi, la scelta delle aree dedicate al deposito temporaneo è molto importante e le stesse devono essere adeguatamente contrassegnate e delimitate, al fine di evitare ogni possibile dispersione di sostanze pericolose. Anche sui contenitori dei rifiuti speciali devono essere presenti le necessarie etichette informative, tra cui in primis il codice C.E.R (Codice Europeo Rifiuti), che ne determina provenienza, processo dell’attività generatrice e tipo di rifiuto generato. Il codice identificativo CER viene utilizzato sia nel caso di rifiuti pericolosi sia nel caso di rifiuti non pericolosi. Quando il codice CER identifica un rifiuto pericoloso esso verrà seguito da un *.

Il trasporto dei rifiuti deve avvenire all’interno di appositi colli. È però doveroso distinguere quelli che sono rifiuti pericolosi secondo la normativa dei rifiuti, cioè quelli che hanno un codice CER seguito da un *, e quei rifiuti che sono pericolosi secondo il trasporto di merci pericolose ADR e che quindi sono assegnati ad uno numero ONU. Analizziamo il caso di un rifiuto pericoloso assimilabile all’ADR. Partendo dal numero ONU e dal quantitativo di merce da spedire bisognerà identificare l’imballaggio corretto e, una volta identificato, i colli dovranno essere contrassegnati con:

  • Etichetta / etichette di pericolo
  • Eventuali marchi, per esempio “pericoloso per l’ambiente”
  • Numero ONU, preceduto da “UN”
  • Etichetta “R”
  • Codice CER
  • Etichetta con informazioni di pericolo simile a quella CLP

L’analisi del rifiuto

Un altro aspetto molto importante è l’analisi del rifiuto. Innanzitutto perché definisce la non pericolosità o la pericolosità dello stesso e, in questo secondo caso, il tipo di pericolosità, permettendo così un’efficace gestione e un adeguato smaltimento.

Qualora vengano apportate modifiche al ciclo produttivo di un rifiuto o alla composizione del rifiuto stesso, inoltre, l’analisi del rifiuto va ripetuta, in modo da garantire la massima sicurezza per l’ambiente e la salute umana.

L’analisi è, quindi, un’attività volta alla classificazione corretta del rifiuto. Per esempio, i dati derivanti dalle analisi di laboratorio sono essenziali anche per l’assegnazione corretta del numero ONU. È importante sapere che ci sono casi in cui l’analisi può essere evitata, come per esempio quando un prodotto viene smaltito senza che esso sia mai stato contaminato e che, quindi, conserva tutte le sue caratteristiche iniziali di pericolosità o non pericolosità.

Lo smaltimento dei rifiuti speciali

Come abbiamo visto, una volta che il rifiuto è stato prodotto può rimanere nel luogo di produzione secondo le direttive del deposito temporaneo. A questo punto, i rifiuti devono essere smaltiti e in proposito l’azienda produttrice ha due opzioni possibili:

1) inviare i rifiuti negli appositi impianti di recupero o smaltimento ogni 3 mesi, a prescindere dalla quantità prodotta

2) inviare i rifiuti negli appositi impianti di recupero o smaltimento entro 1 anno dalla produzione, qualora la quantità sia inferiore a 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

Con lo smaltimento, che avviene in appositi impianti a seconda della natura e della pericolosità del rifiuto, si conclude definitivamente il ciclo di vita di un rifiuto speciale pericoloso o non pericoloso.