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Esenzioni nomina consulente ADR, le ultime novità

Scritto da Serpac | 29-set-2023 12.00.00

Sulla gazzetta ufficiale nr. 220 del 20 settembre 2023 sono state pubblicate delle importanti novità in merito alla nomina del consulente ADR.

Nello specifico, il 20 settembre 2023 (GU nr. 220 – serie generale) è stato pubblicato il DM 7 agosto 2023 che riformula e riordina il capitolo "esenzioni nomina consulente".

In questo DMsono incluse tutte le indicazioni / condizioni nelle quali è possibile applicare l’esenzione alla nomina del consulente secondo quanto previsto dal cap. 1.8.3.2 dell’ADR.

Citando le testuali parole, il nuovo decreto “individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR”.

Di seguito un riassunto delle casistiche nelle quali è applicata l’esenzione alla nomina al consulente:

  • Articolo 3 - Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali.
  • Articolo 4 - Casi di esenzione per trasporti in colli.
  • Articolo 5 - Casi di esenzione per spedizioni occasionali.
  • Articolo 6 - Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione.

Vediamo ora nel dettaglio cosa dispongono i suddetti articoli.

Articolo 3 - Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2, la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che: 

  1. rientrano nei casi di esenzione previsti dall'ADR;

  2. rispondono ad un regime di esenzione per l'applicazione delle condizioni di trasporto di cui: 
    1. al cap. 3.3 dell'ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
    2. al cap. 3.4 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;
    3. al cap. 3.5 dell'ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti».

Articolo 4 - Casi di esenzione per trasporti in colli

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2, la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all'imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

  1. per ogni operatore, è ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;

  2. ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell'ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell'ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;

  3. ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità, cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta. 

Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

Articolo 5 - Casi di esenzione per spedizioni occasionali

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all'art. 2, la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni: 

  1. le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;

  2. le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;

  3. il numero massimo di operazioniè di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;

  4. ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all'amministrazione in caso di richiesta. 

Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

Articolo 6 - Casi di esenzione per esclusione dal campo di applicazione

Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.

Rientrano in tale contesto le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Prescrizioni di sicurezza

Vediamo ora l’articolo 7 del decreto, che indica le prescrizioni di sicurezza.

Il legale rappresentante dell'impresa, che intenda avvalersi dell'esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell'ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme e delle procedure interne.

Il legale rappresentante dell'impresa, inoltre, è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell'ADR.

La registrazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile all'autorità competente su richiesta (art. 7).

Attenzione

È bene ricordare che, i casi in cui si è esentati dalla nomina del consulente, non escludono il fatto che bisogna comunque rispettare tutte le altre disposizioni del regolamento ADR e che può essere d’aiuto contattare un consulente per ottenere maggiori informazioni e facilitare la gestione delle merci pericolose.

Inoltre, per una spedizione conforme, è fondamentale utilizzare prodotti idonei e che rispettano tutte le richieste dei regolamenti in vigore.

 

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