È stato pubblicato ieri, 15 maggio 2024, sulla Gazzetta Ufficiale, un chiarimento al decreto ministeriale del 7 agosto 2023 che regolamenta l’esenzione della nomina dei consulenti ADR. Una pubblicazione necessaria per risolvere ambiguità interpretative e per fornire dettagli operativi su alcune disposizioni del decreto stesso. Il documento include precisazioni su come e quando applicare le esenzioni totali o parziali previste dagli articoli 3 (trasporti in colli), 4 (spedizioni occasionali) e 5 (ricezione delle merci) del decreto, specificando quali categorie di soggetti o attività possono beneficiare di tali esenzioni. Inoltre sono elencati una serie di delucidazioni in merito alle modalità di determinazione nel numero di operazioni annuali, al loro limite massimo, e alla modalità di conteggio. Vengono precisate inoltre le modalità di utilizzo del Registro (Art. 4 e 5 del Decreto Ministeriale) e le definizioni di Spedizioni occasionali (Art. 5) ed Esenzione per esclusione (Art.6). Il documento si conclude con ulteriori chiarimenti in merito all’attività di formazione, come durata e periodicità, requisiti richiesti ai docenti, modalità di fruizione e dalle responsabilità e obblighi di ciascun operatore per i quali si rimanda al capitolo 1.4.2 e 1.4.3 dell’ADR.