In deroga a quanto previsto dal comma 1.8.3.2 dell’ADR, relativo alla nomina di un Consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose, l’Italia – dopo Gran Bretagna e San Marino - firma nel mese di maggio 2023 l’accordo multilaterale M351.
Tale accordo prevede che le esenzioni indicate al comma 1.8.3.2 (b) dell’ADR si applichino anche per società la cui attività principale non è la spedizione di merci pericolose e che effettuano il trasporto di merci pericolose come attività secondaria, con scarso rischio o impatto ambientale.
Il presente accordo sarà valido fino al 31 dicembre 2024 sul territorio dei Paesi firmatari.