Come prescritto dal Decreto Legislativo 152/06 art. 219 comma 5, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli stessi, gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione Europea (Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, Decreto Milleproroghe).
I produttori hanno l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati (esempio PAP20 per il cartone) sulla base della decisione 97/129/CE della
Commissione (Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, Decreto Sostegni).
Con la conversione in legge del 39; Decreto Sostegni 39, è stato disciplinato lo slittamento al 1° gennaio 2022 dell’intero art. 219 comma 5, concernente anche l’obbligo di indicazione della composizione dei materiali costituenti l’imballaggio (PAP20), così come già effettivo per le informazioni circa il conferimento finale degli imballaggi.
Da tener presente che i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Per essere in regola con la normativa e per fornirvi un prodotto pienamente conforme sotto tutti gli aspetti, abbiamo iniziato ad implementare la segnalazione dei materiali utilizzati nei nostri imballaggi già à partire da fine 2020, segnalazione che tutt’ora stiamo portando avanti per concludere la piccola percentuale di prodotti rimanenti.