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Marchio SV / pannello SV per cisterne di gas - classe 2 ADR

Data pubblicazione 20/06/2023

Una delle più importanti novità dell’ADR 2023 riguarda le cisterne per il trasporto di gas o nello specifico le valvole di sicurezza ed il marchio con cui dovranno essere segnalate. Queste valvole di sicurezza saranno obbligatorie per tutte le cisterne destinate al trasporto di gas infiammabili mentre, per le cisterne destinate al trasporto di gas compressi, gas liquefatti non infiammabili o gas disciolti, questa prescrizione diventa opzionale.

Le valvole di sicurezza installate dovranno essere conformi ai paragrafi dal 6.8.3.2.9.1 al 6.8.3.2.9.5 ADR. 

È opportuno specificare che sono in vigore delle misure transitorie per permettere l’adeguamento e il recepimento del nuovo regolamento ADR.

Infatti, il capitolo 1.6.3.57 specifica che “le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili costruite prima del 1° gennaio 2024 secondo le prescrizioni in vigore fino al 31 dicembre 2022 ma che non soddisfano, tuttavia, le prescrizioni applicabili dal 1° gennaio 2023 in merito al montaggio delle valvole di sicurezza conformemente al 6.8.3.2.9 possono essere ancora utilizzate”. 

Per questo motivo, tutte le cisterne nuove costruite a partire dal 1° gennaio 2024 dovranno essere equipaggiate con la valvola di sicurezza e il marchio / pannello SV.

Inoltre, un’altra misura transitoria prescritta dal capitolo 1.6.3.60, indica che per “le cisterne fisse (veicoli-cisterna) e le cisterne smontabili che sono già equipaggiate con valvole di sicurezza che soddisfano le prescrizioni del 6.8.3.2.9 applicabili dal 1° gennaio 2023, non è necessario apporre i marchi conformemente al 6.8.3.2.9.6 prima della prossima ispezione intermedia o periodica che deve aver luogo dopo il 31 dicembre 2023”.

Quindi, le cisterne già dotate di valvole di sicurezza dovranno essere correttamente segnalate con il marchio SV a partire dalla prima prova periodica successiva al 31/12/2023.

In questo articolo non vogliamo soffermarci sul funzionamento di queste valvole ma piuttosto sul corretto marchio (marchio SV) e sulla corretta segnalazione delle cisterne per gas.

Il pannello SV o marchio SV ha specifiche caratteristiche ed uno specifico design che deve essere rispettato, cosa molto importante, deve essere in grado di resistere ad un fuoco di 15 minuti. Questo significa che un normale pannello adesivo senza alcuna scritta in rilievo non è in grado di soddisfare questa richiesta normativa. Il marchio SV prodotto da Serpac è in grado di resistere fino ad un fuoco di 1400°C senza sciogliersi, mantenendo la segnalazione delle lettere SV intatta ( 6.8.3.2.9.6.6 ADR).

Per quanto riguarda la dimensione del pannello SV ne esistono di due tipi e variano in base alla tipologia e capacità della cisterna.

PANNELLO SV REGOLAMENTATO (250x250 mm)

Per qualsiasi capacità e cisterna

PANNELLO SV RIDOTTO (120x120 mm)

Per cisterne smontabili e container cisterna ≤ 3000 L

PAN-SV250-quote-1

 

PAN-SV120-quote-1

 

Per quanto riguarda la posizione del marchio SV qui sotto trovate alcuni esempi pratici.

È importante ricordare che il pannello SV / marchio SV deve essere apposto solo sulle cisterne che presentano le corrette valvole di sicurezza come richiesto dal regolamento ADR per il trasporto di merci pericolose su strada.

 

VEICOLI CISTERNE (CISTERNE FISSE)

 

 

CISTERNE SMONTABILI E CONTAINER CISTERNA

< 3000 LITRI

> 3000 LITRI


veicoli-cisterna-1-1

 

veicoli-cisterna-3

 

veicoli-cisterna-2-1

 

Applicare il marchio 250x250 mm sul retro e sui due lati del veicolo cisterna. Applicare il marchio 120x120 mm sui due lati della cisterna smontabile / container cisterna. Applicare il marchio 250x250 mm sui quattro lati della cisterna smontabile / container cisterna.