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Obbligo di DGSA anche per gli speditori

Data pubblicazione 05/07/2022


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L’obbligo del consulente ADR (DGSA)

Ad oggi, nella versione 2021 del manuale ADR si legge al capitolo 1.8.3.1.: “Ogni impresa, la cui attività comporti la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure le operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati «consulenti», incaricati di facilitare lopera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per lambiente inerenti a tali attività.”

È stato previsto un periodo di transizione per l’applicazione dell’estensione di tale obbligo fino al 31 dicembre 2022.

Ciò significa, appunto, che dal 1° gennaio 2023 ogni speditore sarà obbligato ad avvalersi della consulenza di un DGSA.

Chi sono gli speditori?

Secondo la definizione dell’ADR per Speditore si identificano “tutte le imprese che spediscono merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettuato sulla base di un contratto di trasporto, lo speditore secondo questo contratto è considerato come speditore.”

Chi è il consulente ADR (DGSA)?

DGSA è l’acronimo di “Dangerous Goods Safety Advisor”, ovvero Consulente per la Sicurezza Merci Pericolose.

l compiti e le responsabilità del Consulente sono ben dettagliate al capitolo 1.8.3 dell'allegato tecnico 'A' all'Accordo ADR.

In estrema sintesi il Consulente ADR deve, sotto la responsabilità del capo dell'impresa, ricercare tutti i mezzi e promuovere ogni azione, nei limiti delle attività in questione dell'impresa, per facilitare lo svolgimento di tali attività nel rispetto delle disposizioni applicabili e in condizioni ottimali di sicurezza,
quindi:

  • verificare l'osservanza delle disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose;
  • consigliare l'impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;
  • redigere la Relazione annuale, destinata alla Direzione dell'impresa sull'attività dell'impresa per quanto concerne il trasporto di merci pericolose;
  • redigere la Relazione d'incidente (nei casi previsti dalla legge);
  • redigere il Piano di sicurezza aziendale (nei casi previsti dal capitolo 1.10.3.2 del manuale ADR).

È evidente che la posizione del consulente è estremamente delicata e cruciale nella gestione dei trasporti di merce pericolosa.

Il consulente può essere il legale rappresentante dell'azienda, un soggetto individuato tra il personale interno oppure un individuo esterno.

È ovviamente necessario per questa persona svolgere un percorso formativo qualificato e sostenere un esame finale per ottenere un apposito certificato che lo renderà ufficialmente un consulente ADR.

Il consulente ADR come valore aggiunto

Spesso si finisce per considerare il consulente come un’imposizione della legge, senza considerare quali sono i numerosi vantaggi che possono emergere da una collaborazione positiva con questa figura professionale.

Il consulente ADR, infatti, favorisce l'ottimizzazione dei processi, agevolandoli e non rallentandoli, cioè ci fa risparmiare tempo prezioso. Possiede inoltre le capacità e gli strumenti per aiutarvi nella verifica dei processi di imballaggio, spedizione e trasporto oltre ad individuare ed evidenziare a priori i possibili rischi di incidente, e per valutare la serietà delle conseguenze, facendoci quindi risparmiare denaro.

Il consulente ADR non è sempre necessario per legge ma se ci affidiamo al buon senso, è una figura di riferimento che non può mancare, insomma, un aiuto di cui non si potrà più fare a meno.

Ebbene sì, le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza dovranno farlo entro il 31 dicembre 2022.

Da dove nasce la proposta

Questo per riassumere brevemente una storia più articolata che inizia nel 2009 e che ha avuto una svolta nel 2016. Nel 2009, infatti, è stata fondata la European Association of Dangerous Goods Safety Advisers (EASA), inizialmente composta da 4 Paesi (Belgio, Ungheria, Spagna e Polonia).

Rilanciata nel 2014 in occasione della prima riunione ospitata presso la sede dell’Associazione dei consulenti in Germania, ha dovuto cambiare il proprio nome da “European” a “International” intorno al 2020 per riflettere il numero crescente dei paesi non-Europei che partecipano allo statuto dell’Associazione.

Come IASA, oggi l’associazione è a capo di 26 associazioni nazionali in 21 paesi differenti, in rappresentanza di più di 4000 membri. Ed è stato proprio il Joint Meeting Committee IASA a proporre nel 2016 che nel capitolo 1.8.3.1 dell’ADR venisse inclusa l’attività di “spedizione” fra quelle obbligate a incaricare un consulente ADR.