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Classe 6.2 - Materie infettanti

Data pubblicazione 20/11/2013
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Sono compresi nella classe 6.2 (materie infettanti) le materie di cui si sa o si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni.

Gli agenti patogeni sono definiti come microrganismi (compresi batteri, virus, rickettsie, parassiti, funghi) e altri agenti come i prioni, che possono causare malattie all’uomo o agli animali.
 

Le sostanze infettive sono classificate in CATEGORIA A e CATEGORIA B

La Categoria A comprende quelle sostanze infettive le quali, se si verifica una casuale esposizione alle stesse, potrebbero causare, a uomini o animali vivi, invalidità permanente, minaccia alla vita stessa o una malattia incurabile.
Alle sostanze della categoria A che possono causare malattie sia agli uomini che agli animali, va assegnato il PSN: “Infectious substance, affecting humans” e il numero UN 2814; Alle sostanze della categoria A che possono causare malattie ai soli animali va assegnato il PSN: “Infectious substance, affecting animals” only e il numero UN 2900.

Rientrano nella Categoria B tutte le sostanze infettive che non abbiano requisiti di pericolosità tali da dover essere inserite nella Categoria A (compresi i campioni diagnostici).
Alle sostanze della categoria B va assegnato il PSN: “Biological substance, Category B” e il numero UN 3373.
Le sostanze incluse in questa categoria non necessitano di “Shipper’s Declaration”, né dell’etichetta 6.2, ma dovranno comunque adempiere a determinati requisiti.
Attenzione: Le colture sono equiparate alla Categoria A

Esenzioni
non sono soggetti ad alcuna disposizione riguardante le merci pericolose, salvo che non rispondano ai criteri di inclusione in un’altra classe:

- Le materie che non contengono materie infettanti o che non sono suscettibili di provocare una malattia all’uomo e agli animali;
- Le materie contenenti microrganismi, che non sono patogeni per l’uomo o per gli animali;
- Le materie in una forma nella quale i patogeni eventualmente presenti sono stati neutralizzati o inattivati in modo tale che non presentano più un rischio per la salute;
- Le materie nelle quali la concentrazione di patogeni è a un livello pari a quello che si incontra in natura (compresi le derrate alimentari e i campioni di acqua) e che non sono considerate come presentanti un rischio notevole di infezione;
- I campioni di sangue secco, raccolti mediante deposizione di una goccia di sangue su un materiale assorbente, o i campioni per la rilevazione del sangue nelle materie fecali e il sangue o i componenti ematici che sono stati raccolti ai fini della trasfusione o della preparazione di prodotti ematici da utilizzare per la trasfusione o il trapianto e tutti i tessuti o gli organi destinati al trapianto;
- I campioni umani o animali che presentano una probabilità minima di contenere agenti patogeni, se sono trasportati in un imballaggio atto a evitare ogni perdita e recante la dicitura “CAMPIONE UMANO ESENTE” o “CAMPIONE ANIMALE ESENTE”, secondo il caso;
- I dispositivi medici o le attrezzature potenzialmente contaminati o contenenti materie infettanti che vengono trasportati per la disinfezione, la pulizia, la sterilizzazione, la riparazione, o per la valutazione dell’attrezzatura, se confezionati in imballaggi progettati e costruiti in modo tale che, in normali condizioni di trasporto, non possono rompersi, perforarsi o disperderne il contenuto. Gli imballaggi devono recare la scritta “Used Medical Device” o “Used Medical Equipment” e se posto in un overpack la marcatura, se non visibile, dovrà essere riportata anche all’esterno di quest’ultimo.

Questa eccezione non si applica a:

a) UN 3291 “medical waste”;
b) dispositivi medici o attrezzature contaminati con o contenenti sostanze infettive di categoria A (UN 2814 e UN 2900);
c) dispositivi medici o attrezzature contaminati con o contenenti altra merce pericolosa che presenti requisiti di altra classe di pericolo.

I PRODOTTI BIOLOGICI si suddividono in 2 gruppi:

a) quelli che, prodotti ed imballati nel rispetto delle norme stabilite dalle competenti Autorità nazionali, siano trasportati per essere introdotti in un imballaggio definitivo o per la commercializzazione ed utilizzati per la cura della salute umana; le sostanze di questo tipo non sono soggette alle norme sulle merci pericolose;
b) quelli che, non rientrando tra quelli definiti nel precedente punto a), siano riconosciuti come infettivi o comunque si ritenga, ragionevolmente, che possano contenere sostanze infettive e che abbiano caratteristiche tali da poter essere inclusi nella Categoria A o nella Categoria B. Alle sostanze di questo gruppo, dovranno essere assegnati i numeri UN 2814, UN 2900 o UN 3373, secondo i casi.

I microrganismi modificati geneticamente, che non presentino caratteristiche tali da poter essere definiti come sostanze infettive, devono essere classificati classe 9 (Miscellaneous).

RIFIUTI MEDICI O CLINICI

I rifiuti medici o clinici che:

- contengano sostanze infettive di Categoria A
- contengano sostanze infettive di Categoria B in colture dovranno essere assegnati ai numeri UN 2814 o 2900, secondo i casi.

I rifiuti medici o clinici che:

- contengano sostanze infettive di Categoria B, non in colture dovranno essere assegnati al numero UN 3291.

I rifiuti medici o clinici, ai quali si possano ragionevolmente attribuire bassissime probabilità che contengano sostanze infettive, dovranno essere assegnati al numero UN 3291. Il P.S.N. abbinato al numero UN 3291 potrà essere:

- Clinical waste, unspecified, n.o.s.
- Biomedical waste, n.o.s.
- Regulated medical waste, n.o.s.

I rifiuti clinici o medici decontaminati, che in origine avevano contenuto sostanze infettive, non sono soggetti alle norme sulle merci pericolose a meno che non debbano essere classificati sotto altra classe.

Le sostanze infettive devono essere inserite esclusivamente in imballaggi omologati appositamente per contenere infettivi. Tali imballaggi non possono contenere null’altro che sostanze infettive, con eccezione di quelli predisposti a contenere anche del ghiaccio secco, atto a refrigerare l’infettivo stesso.

Definizioni

- “prodotti biologici”, i prodotti derivati da organismi viventi, che sono fabbricati e distribuiti conformemente alle disposizioni delle autorità nazionali competenti, le quali possono imporre condizioni speciali d’autorizzazione, e che sono utilizzati per prevenire, trattare o diagnosticare malattie dell’uomo o degli animali, o al fine di messa a punto, di sperimentazione o di ricerca. Essi includono prodotti finiti o non finiti come vaccini e prodotti di diagnostica, ma non sono limitati a questi prodotti;

- “colture” il risultato di un processo in base al quale gli agenti patogeni sono intenzionalmente propagati. Questa definizione non include i campioni prelevati da pazienti umani o animali come definiti nel presente paragrafo;

- “rifiuti ospedalieri o rifiuti medicali”, i rifiuti derivanti da trattamenti medici di persone o animali o da ricerche biologiche.

- “campioni prelevati da pazienti”, materiali umani o animali, raccolti direttamente da pazienti umani o animali, compresi, ma non limitati a, escrezioni, secrezioni, sangue e i suoi componenti, tessuti e tamponi di liquidi tessutali, e parti del corpo trasportate a fini di ricerca, di diagnostica, di inchiesta, di trattamento clinico o di prevenzione.