Accordo multilaterale M372: esenzione ADR per il trasporto di rame e leghe contenenti rame
Dal 13 luglio 2026 è operativo l’Accordo multilaterale M372, nato con l’obbiettivo di semplificare il trasporto su strada di rame e di alcune leghe metalliche contenenti rame. L’accordo, promosso e sottoscritto dall’Italia il 3 luglio 2026, è stato attivato il 13 luglio con la firma della Germania, secondo Paese aderente. La deroga è applicabile esclusivamente nei territori degli Stati che hanno sottoscritto l’M372. L’accordo riguarda il rame e le leghe assegnati al numero UN 3077, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S., gruppo di imballaggio III.
In particolare, può essere applicato a:
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rame con superficie specifica superiore a 0,67 mm²/mg;
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leghe contenenti almeno il 2,5% di rame, con superficie specifica superiore a 0,67 mm²/mg.
Questi materiali possono essere trasportati senza essere sottoposti agli ulteriori requisiti ADR solo se non presentano pericoli riconducibili a classi diverse dalla Classe 9 e se vengono utilizzate modalità di contenimento idonee. Il trasporto deve essere effettuato in imballaggi, IBC e imballaggi di grandi dimensioni che soddisfino le disposizioni generali di cui ai punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e che siano a tenuta stagna e resistenti all’acqua oppure siano dotati di un rivestimento interno a tenuta stagna e resistente all’acqua; oppure alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2. Una copia dell’M372 deve inoltre essere conservata a bordo dell’unità di trasporto.
L’accordo resterà valido fino al 31 agosto 2028.
