
Nello specifico, per ogni membro dell’equipaggio, ogni unità di trasporto deve avere a bordo:
- una lampada portatile conforme alle disposizioni della sezione 8.3.4
- un paio di guanti di protezione
- un mezzo di protezione degli occhi (per esempio occhiali protettivi)
- una maschera di evacuazione di emergenza, richiesta solo per il trasporto di merci con etichette di pericolo 2.3 e 6.1
- un indumento fluorescente (per esempio come quello descritto nella norma ENI ISO 20471:2013).
Gli indumenti ad alta visibilità sono in grado di segnalare visivamente (a seconda della quantità di materiale fluorescente e retroriflettente) la presenza dell’utilizzatore in qualsiasi condizione di luce diurna o alla luce dei fari dei veicoli nell’oscurità. Devono avere requisiti prestazionali relativi a colore e retro-riflessione, così come alle aree minime e alla disposizione dei materiali negli indumenti di protezione.
Se fino al 2017 l’indumento fluorescente suggerito nell’ADR doveva essere conforme alla norma EN 471:2003+A1:2007, ora l’indicazione è per l’utilizzo di indumenti come quelli descritti nella norma ENI ISO 20471:2013. È opportuno sottolineare che si tratta di un esempio da seguire e non di un obbligo, ma le caratteristiche degli indumenti fluorescenti aggiornati alla nuova norma (come il ns. codice IND-01-ADR) li rende preferibili in termini di sicurezza rispetto alla versione precedente.
Consigliamo quindi di utilizzare indumenti conformi alla norma ISO 20471:2013 sia per motivi di sicurezza sia per evitare eventuali contestazioni durante i controlli stradali.