
Gli Stati membri dovranno accertarsi che una proporzione rappresentativa dei trasporti di merci pericolose via strada venga sottoposta ai controlli previsti dalla presente direttiva per verificare la conformità dei medesimi alla legislazione in materia di trasporto su strada di merci pericolose.
In particolare, per effettuare i controlli previsti nella presente direttiva gli Stati membri utilizzeranno la lista di controllo di cui all’allegato I. I controlli dovranno essere effettuati a campione e copriranno nella misura del possibile un’ampia parte della rete stradale.
Maggiore attenzione andrà quindi posta alla conformità di imballaggi, etichettatura e marchiatura dei colli e dei mezzi per evitare inutili multe e dannosi blocchi merce.
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