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COVID-19: Proroghe e validità controlli periodici e intermedi delle cisterne e certificati di approvazione dei veicoli - accordo multilaterale ADR M325

Data pubblicazione 16/04/2020

Certificati di approvazione dei veicoli
In deroga alle disposizioni del capitolo 9.1.3.4 dell’ADR, è estesa al 30 agosto 2020 la validità di tutti i certificati di approvazione dei veicoli che scadono tra il 1° marzo e il 1° agosto 2020. Le ispezioni tecniche devono essere effettuate secondo il capitolo 9.1.2.3 dell’ADR entro il 30 agosto 2020. La validità del certificato di cui al capitolo 9.1.3.5 dell’ADR è prolungata o rinnovata a decorrere dalla data di scadenza precedente.

L’accordo M325 sarà in vigore fino al 1° settembre 2020 per il trasporto nei territori delle parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo. Se revocato prima da uno dei firmatari, rimane valido fino alla suddetta data solo sui territori delle parti contraenti firmatarie del presente accordo che non lo hanno revocato.

Scarica l'accordo

Nei giorni scorsi, anche l’Italia ha firmato l’accordo multilaterale M325, proposto dal Lussemburgo, in conformità con il capitolo 1.5.1 ADR concernente i controlli periodici e intermedi delle cisterne secondo i capitoli 6.8.2.4.21 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 e 6.10.4 dell’ADR e i certificati di approvazione dei veicoli ai sensi del capitolo 9.1.3.4 dell’ADR.

Gli altri paesi firmatari sono: Lussemburgo, Norvegia, Francia, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Slovacchia, Grecia, Slovenia, Belgio, San Marino, Ungheria, Svezia, Repubblica Ceca, Portogallo, Paesi Bassi, Irlanda, Finlandia, Romania e Lituania.

Controlli periodici e intermedi delle cisterne
In deroga alle disposizioni dei capitoli 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 e 6.10.4 dell’ ADR, è estesa al 30 agosto 2020 la validità di tutti i controlli periodici e intermedi delle cisterne che scadono tra il 1° marzo e il 1° agosto 2020. Gli stessi devono essere effettuati secondo le disposizioni dei capitoli sopra citati entro il 30 agosto 2020 e la relativa marcatura deve soddisfare i requisiti di cui al capitolo 6.8.2.5.1 o al 6.8.3.5.1 dell’ADR.