Data pubblicazione 30/12/2019
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Dal 1° gennaio 2020, ai sensi della sezione 1.5.1 dell'ADR, due accordi multilaterali per il trasporto di merci pericolose su strada ADR non saranno più validi.
Nello specifico:
• M283, valido fino al 31 dicembre 2019, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.13 dell'ADR, stabilisce che i consulenti per la sicurezza, i cui certificati sono limitati ai numeri UN1202, UN1203, UN1223, UN3475, UN1268 e UN1863, possono continuare a lavorare come consulente per le società che hanno o utilizzano serbatoi dotati di dispositivi di addizione conformemente alla disposizione speciale 664, anche se gli additivi sono classificati ai numeri UN1993 e UN3082.
• M302, valido fino al 31 dicembre 2019, in deroga alle disposizioni dei capitoli 4.1 e 6.2, stabilisce le condizioni alle quali l’idruro di magnesio (UN2010 MAGNESIUM HYDRIDE) può essere trasportato in sistemi di stoccaggio.
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