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COVID-19 Proroghe e validità controlli periodici e intermedi delle cisterne e delle cisterne compartimentate - accordo multilaterale ADR M327

Data pubblicazione 17/04/2020

Lo speditore deve inserire nel documento di trasporto la seguente dicitura: “Trasporto concordato in base alla sezione 1.5.1 dell'ADR (M327)".

L’accordo M327 sarà in vigore fino al 1° settembre 2020 per il trasporto nei territori delle parti contraenti ADR firmatarie del presente accordo. Se revocato prima da uno dei firmatari, rimane valido fino alla suddetta data solo sui territori delle parti contraenti firmatarie del presente accordo che non lo hanno revocato.

Scarica l'accordo

Nei giorni scorsi, anche l’Italia ha firmato l’accordo multilaterale M327, proposto dalla Germania, ai sensi del capitolo 1.5.1 ADR concernente l'ispezione periodica o intermedia delle cisterne e delle cisterne per gas (MEGC) in conformità con i capitoli 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 e 6.7.5.12.2 dell’ADR.

Gli altri paesi firmatari sono: Norvegia, Lussemburgo, Svizzera, Paesi Bassi, San Marino, Svezia, Spagna, Ungheria e Belgio.

In deroga alle disposizioni dei capitoli 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 e 6.7.5.12.2 dell’ADR, tutte le ispezioni periodiche o intermedie delle cisterne e delle cisterne per gas omologate (MEGC), la cui validità scade tra il 1° marzo 2020 e il 1° agosto 2020, restano valide fino al 31 agosto 2020.
Tali ispezioni devono essere effettuate in conformità ai capitoli 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 o 6.7.5.12 dell'ADR prima del 1° settembre 2020.

La relativa marcatura deve essere conforme ai capitoli 6.7.2.20.1, 6.7.3.16.1, 6.7.4.15.1 o 6.7.5.13.1 dell'ADR.