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Sicurezza del trasporto ferroviario di merci pericolose

Data pubblicazione 29/11/2017

Per questo, nell’Allegato I, vengono messe a disposizione degli operatori dettagliate check-list per i controlli sulle cisterne in questione, articolate in relazione alle diverse responsabilità (riempitore/scaricatore e trasportatore) e alle classi di pericolosità (classe 2 e altre Classi).

Nell’Allegato II viene quindi riportato un elenco non esaustivo delle 3 categorie di rischio alle quali assegnare le infrazioni all’ADR secondo quanto previsto dall’Allegato 2 alla Direttiva 2004/112/CE.

 

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 Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata pubblicata la Circolare n. 59 del 23 novembre 2017 della Direzione Generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie “Rafforzamento del presidio della sicurezza in materia di traporto per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2 e per le materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container)”.

Con tale circolare vengono fornite indicazioni di carattere operativo a tutti gli operatori che, ai sensi del capitolo 1.4 del RID, hanno responsabilità nel trasporto ferroviario dei gas della Classe 2 e delle materie presentate al trasporto allo stato liquido delle Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container).

L’obiettivo è quello di fornire un ausilio e un riferimento affinché siano resi tracciabili l’ottemperanza agli obblighi previsti dal RID, il rilevamento delle eventuali anomalie e le conseguenti azioni attuate per la soluzione delle stesse.