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Trasporto di residui di pitture: la Svezia aderisce a M346

Data pubblicazione 28/07/2022

La sezione 1.5.1 dell’ADR sulle deroghe temporanee prevede che le autorità competenti dei Paesi contraenti che lo desiderano possano convenire direttamente tra loro di autorizzare alcuni trasporti sul loro territorio in deroga temporanea alle disposizioni dell’ADR, a condizione tuttavia che la sicurezza non sia compromessa. Queste deroghe temporanee devono essere comunicate dall’autorità che ha preso l’iniziativa al Segretariato della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, che le porterà a conoscenza delle Parti contraenti.

Ad esempio, dopo che l'accordo multilaterale M346 sul trasporto dei residui di pittura (rifiuti) è stato firmato da Germania e Francia, ora anche la Svezia ha aderito come Paese terzo, semplificando di fatto il trasporto su strada di questa merce pericolosa.

I rifiuti costituiti da residui di imballaggi, residui solidificati e residui liquidi di pitture possono essere trasportati come UN1263 (gruppo di imballaggio II) o UN3082 nei tre Stati. Nel trasporto è ora consentito discostarsi dalla Sezione 3.2.1 dell'ADR (Tabella A, Elenco delle merci pericolose), dal Capitolo 3.3, dal Capitolo 4.1, dal Paragrafo 5.4.1 e dal Capitolo 7.3. Oltre ai regolamenti per UN 1263, gruppo di imballaggio II e UN 3082, sono state formulate anche altre specifiche per l'imballaggio e il trasporto dei rifiuti comprendenti residui di pittura. Il primo punto dell'accordo stabilisce, ad esempio, che i rifiuti possono essere imballati secondo le istruzioni di imballaggio P002 della sottosezione 4.1.4.1 o le istruzioni di imballaggio IBC06 della sottosezione 4.1.4.2. (imballaggi misti di rifiuti assegnati al numero ONU 1263).

Tutte le altre disposizioni rilevanti dell'ADR rimangono valide e devono essere rispettate. Questo accordo multilaterale è valido fino al 31 luglio 2025 nei tre paesi firmatari.