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Angoli ciechi: il Tar annulla la delibera del Comune di Milano

Data pubblicazione 01/12/2023

È evidente quindi come un dispositivo volto a scongiurare incidenti in danno a pedoni o ciclisti risponda a un’esigenza di ordine pubblico e sicurezza, del tutto estranea alle competenze in capo al Comune di Milano.

Lo stesso Comune non può infine fondarsi sul regolamento n.2019/2144 dell’Unione Europea (art.4, paragrafo 5) che prescrive che i veicoli di categoria M, N e O (art.2) possano essere immatricolati solo se dotati, a partire dal 7 luglio 2024, di dispositivi a tutela di “utenti vulnerabili della strada”, tra i quali “ciclisti e pedoni” (art. 3, n. 1). Anche in questo caso, l’attuazione del diritto dell’Unione spetta infatti alla normativa statale. Gli atti sono stati quindi integralmente annullati con grande soddisfazione delle imprese richiedenti.

Leggi la sentenza di annullamento del Tar  Clicca qui

È stato presentato lo scorso 9 ottobre il ricorso che ha annullato la delibera del Comune di Milano che prevedeva il divieto di accesso in area B e C a mezzi delle categorie M2, M3, N2 e N3 privi di segnalazione di angolo cieco. Hanno chiesto l’annullamento della delibera sette imprese che esercitano l’attività di autotrasporto merci, con il sostegno delle associazioni di categoria Assotir e Sistema Trasporti. Una delibera nata con l’intento di tutelare i numerosi ciclisti che transitano quotidianamente nel centro di Milano, ma che non aveva titolo di essere emessa dallo stesso Comune.

Le motivazioni dell’annullamento del Tribunale Amministrativo Regionale sono chiare: la competenza legislativa in materia è di esclusiva dello Stato (art. 117 e 118 Cost.).Il Comune può intervenire limitando il traffico in alcune aree del centro urbano unicamente per “esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”.