Angoli ciechi: il Tar annulla la delibera del Comune di Milano
È stato presentato lo scorso 9 ottobre il ricorso che ha annullato la delibera del Comune di Milano che prevedeva il divieto di accesso in area B e C a mezzi delle categorie M2, M3, N2 e N3 privi di segnalazione di angolo cieco. Hanno chiesto l’annullamento della delibera sette imprese che esercitano l’attività di autotrasporto merci, con il sostegno delle associazioni di categoria Assotir e Sistema Trasporti. Una delibera nata con l’intento di tutelare i numerosi ciclisti che transitano quotidianamente nel centro di Milano, ma che non aveva titolo di essere emessa dallo stesso Comune.
Le motivazioni dell’annullamento del Tribunale Amministrativo Regionale sono chiare: la competenza legislativa in materia è di esclusiva dello Stato (art. 117 e 118 Cost.).Il Comune può intervenire limitando il traffico in alcune aree del centro urbano unicamente per “esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”.
È evidente quindi come un dispositivo volto a scongiurare incidenti in danno a pedoni o ciclisti risponda a un’esigenza di ordine pubblico e sicurezza, del tutto estranea alle competenze in capo al Comune di Milano.
Lo stesso Comune non può infine fondarsi sul regolamento n.2019/2144 dell’Unione Europea (art.4, paragrafo 5) che prescrive che i veicoli di categoria M, N e O (art.2) possano essere immatricolati solo se dotati, a partire dal 7 luglio 2024, di dispositivi a tutela di “utenti vulnerabili della strada”, tra i quali “ciclisti e pedoni” (art. 3, n. 1). Anche in questo caso, l’attuazione del diritto dell’Unione spetta infatti alla normativa statale. Gli atti sono stati quindi integralmente annullati con grande soddisfazione delle imprese richiedenti.